CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. ______
d'iniziativa
del Consigliere Regionale CARTA MARIO ANGELO,
il
__ aprile 2017
Disposizioni in materia
di criteri da seguire in occasione di nomine o deleghe da parte del Consiglio
Regione, del Presidente della Regione e della Giunta Regionale.
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RELAZIONE
POLITICA
Onorevoli colleghi,
è comune sentire che la
politica deve recuperare credibilità e autorevolezza in un tempo in cui, in
tutti gli strati della nostra società, è diffuso un sentimento di totale
sfiducia verso chiunque ricopra cariche istituzionali.
Senza avventurarmi in
indagini sociologiche e analisi antropologiche, con la presente proposta si
intende porre un freno “all'immortalità” in politica e tentare di spezzare il
cordone ombelicale che sembra legare politica e affari.
Come, credo, noto a tutti,
attraverso i più diversi canali, chi entra in politica tende a non uscirne più
e, dopo le assise elettive, tende ad occupare quelle di nomina in istituzioni
ed enti che, al contrario, dovrebbero essere ben distinti dalla politica.
Questa commistione potrebbe
essere causa, fra le altre, della insana ingerenza della politica in settori
della nostra economia.
Trasporti, progettazioni,
appalti, credito, immobiliare, sono settori importantissimi che rappresentano i
pilastri sui quali si crea sviluppo e coesione.
Tanto più in Sardegna,
penalizzata dall'insularità che, ben lungi dall'essere il vantaggio che in
molti auspichiamo, è diventato il gap insuperabile per garantire ai Sardi e
alle imprese mobilità e con essa sviluppo.
Inoltre, si evidenzia come
l'ingresso in politica delle nuove generazioni è frenato, o addirittura
impedito, dal permanere di coloro che,
seppur esaurite le cariche elettive, perseverano se stessi con incarichi
attribuiti da nomine e deleghe.
Le nomine e le deleghe
arrivano, come consuetudine consolidata,
per indicazione di Partiti.
I Partiti stessi, forse
consapevoli del dilagante dissenso che hanno alimentato, stanno faticosamente
cercando di darsi delle regole che agevolino l'ingresso in politica delle nuove
generazioni.
A questo fine, numerosi di
loro hanno adottato il limite delle due legislature oltre le quali viene negata
la candidatura a cariche elettive.
Questa condivisibile norma è
disinnescata con l'istituto della nomina o della delega.
Un soggetto, infatti, che
trova preclusa, nel suo Partito, la possibilità della candidatura, e quindi per
l'elezione, ripiega verso l'alternativa offerta mediante la nomina o la delega,
che può essere del Consiglio Regionale, del Presidente della Regione o della
stessa Giunta Regionale.
In molti casi si occupano
posizioni privilegiate che possono consentire, non solo di perpetuare se
stessi, ma anche di incidere pesantemente nella vita politica e amministrativa
della Regione.
Si consente, attraverso le
nomine, di esercitare funzioni che hanno un'incidenza notevole nella vita dei
cittadini, soprattutto quando interessano società, enti, istituzioni,
fondazioni nelle quali la Regione Sardegna ha partecipazioni e con le quali
opera per fini legittimi e di interesse generale.
In sostanza, da un lato si
allunga la permanenza in politica di chi dovrebbe lasciare il passo e,
contestualmente, gli si da l'occasione di incidere in scelte che dovrebbero
essere di stretta competenza dei rappresentanti che il popolo liberamente
elegge.
Queste interferenze
producono ciò che è sotto gli occhi di tutti: soggetti, spesso con lauti
vitalizi, che incassano altrettante laute indennità ma, altrettanto iniquo, che
possono condizionare il corretto evolversi delle vicende di Partiti, di enti,
di settori importanti della nostra economia, praticamente senza pagare dazio:
senza doversi poi rimettere al giudizio degli elettori essendo ormai immunizzati
con l'istituto della nomina e della delega.
La politica attiva,
esercitata da chi è stato eletto, offre, a chi è già stato Consigliere
regionale, deputato, senatore o parlamentare europeo, gli strumenti per condizionare questa e
alimentare la loro ingerenza.
La distanza sempre maggiore
della gente dalla politica e il sentimento di sfiducia sempre più diffuso,
trovano, con la pratica appena descritta, l'alimento indispensabile per
crescere, come in effetti sta crescendo.
La presente proposta di legge
intende porre un freno a questa pratica nella consapevolezza che servirà, per la sua condivisione e
approvazione, la ferma volontà di stabilire confini che la politica ha da tempo
distrutto, se mai li ha avuti.
La proposta, come spero sia
chiaro, non intende chiudere le porte della politica a nessuno. Vuole essere,
anzi, stimolo e strumento per consentire, a chi ha la passione per la politica
e ha avuto la possibilità di maturare esperienze significative, di metterle a
disposizione della sua comunità e delle nuove generazioni con strumenti diversi
da quelli strettamente legati alla gestione di potere.
Chi ha maturato esperienza
utili per la soluzione di problemi comuni può e deve restituire questa
esperienza, con tutte le opportunità che esistono al di fuori delle stanze di
potere: i Partiti, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali,
il mondo dello sport, la scuola offrono tutte le opportunità a chi vuole
continuare a fare politica anche dopo aver lasciato il Consiglio regionale, il Senato
o la Camera dei Deputati o il Parlamento europeo.
Perché costoro, noi, non
possiamo porre un freno e indicare una strada nuova e diversa?
Abbiamo questa possibilità
attraverso una legge che non è minatoria verso le ambizioni di nessuno: tutti
possono candidarsi ed ottenere il via libera per continuare nelle istituzioni
attraverso l’elezione con le regole di cui ogni Partito intende dotarsi.
Ma se così non è, o non
sarà, si abbia il coraggio di indicare le alternative, che esistono, per
continuare a interessarsi di politica senza necessariamente gestire “potere”.
Mettiamo un punto
all’immortalità politica basata sulla gestione del potere.
Apriamo una nuova stagione
che sia per noi motivo di vanto per avere avuto il coraggio di cambiare e per i
giovani speranza di potersi cimentare nella politica senza necessariamente
aspettare che biologicamente chi sta
davanti sia obbligato a ritirarsi e lasciare loro il passo.
RELAZIONE TECNICA
L'articolo 1 reca i
criteri nelle nomine e nella delega di competenza del Consiglio Regionale, del
Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale:
Comma 1: E' previsto
che dalle nomine e dalle deleghe di competenza del Consiglio Regionale, del
Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, vengano esclusi
coloro che hanno ricoperto la carica di Consigliere Regionale, Deputato, Senatore o Parlamentare
Europeo.
Comma 2: La
previsione di cui al comma 1 viene applicata agli eletti dopo l'entrata in
vigore della legge, a quelli in carica e a coloro che hanno cessato il mandato.
L'articolo 2 reca la
norma di entrata in vigore della legge.
TESTO DEL
PROPONENTE
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Art. 1
( Criteri nelle nomine di competenza del Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e della Giunta Regionale)
1. Al fine di rafforzare il ruolo della
politica attiva e agevolare l'ingresso in politica delle nuove generazioni,
per i componenti di nomina o designazione del Consiglio Regionale, del
Presidente della Regione e della Giunta Regionale, in organi di amministrazione
attiva, consultiva e di controllo, in enti amministrativi regionali, in
comitati e commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito
convenzionati, in società finanziarie per la concessione di provvidenze
creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio
regionale, in enti, fondazioni e in tutte le altre istituzioni comunque denominate o società,
interne ed esterne al sistema Regione, o delle quali la Regione detenga una
partecipazione azionaria, sono esclusi
coloro che abbiano ricoperto le
cariche di Consigliere Regionale, Senatore, Deputato o Parlamentare Europeo o
siano stati nominati e ricoperto incarichi negli enti e istituzioni citati da
meno di cinque anni.
2. Le disposizioni della presente legge non
si applicano a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
ricoprono cariche di cui al comma 1 fino alla scadenza naturale del mandato.
Art. 2
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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